Ha negato il risarcimento del danno economico, legato al licenziamento avvenuto in data 19.10.2009 del reclamante in seno all’__________, in quanto tale nocumento non sarebbe in nesso di causalità adeguato con il procedimento penale. Anche il risarcimento del torto morale è stato negato, in quanto RE 1 avrebbe “oggettivamente violato, con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________, sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione 22.3.2012, p. 2, inc. MP __________).