L’abbandono non è stato impugnato ed è cresciuto in giudicato. c. Con istanza di indennizzo 16.3.2012, RE 1 chiede al magistrato inquirente che gli venga riconosciuta ai sensi dell’art. 429 CPP un’indennità complessiva di CHF 330'929.25, per spese legali (CHF 54'729.25), danno economico (CHF 271'200.--) e torto morale (CHF 5'000.--). d.Con decisione 22.3.2012 il procuratore generale ha parzialmente accolto l’istanza di indennizzo, riconoscendo un’indennità di CHF 39'639.20 per spese legali.