{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:42", "Checksum": "ed38757d7af7b685b2e59f936489bede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento\n\n7.3.\n7.3.1.\nDagli atti risulta che l’avv. RE 1 era impiegato presso l’__________ in qualità di responsabile della consulenza giuridica. Lo stesso è intervenuto attivamente nelle trattative e nella conclusione del contratto di acquisizione delle azioni della società __________, sottoscritto dallo stesso mediante l’apposizione della sua firma.\nIn merito a tale negozio giuridico, è stato lo stesso reclamante, nell’ambito dell’istruttoria, a sostenere di non avere capito i documenti sottoscritti, e ciò a causa delle sue lacune linguistiche, tecniche e contabili (cfr. decreto di abbandono 20.3.2012, p. 5 con riferimenti agli AI, ABB __________). Lo stesso ha inoltre ammesso di aver sottoscritto il contratto in questione senza nemmeno leggerlo e come detto senza capirne la portata ed il contenuto.\nIn queste circostanze si deve ritenere che l’avv. RE 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto, in particolare contrari alla diligenza ed alla fedeltà nei rapporti di lavoro ed illeciti quindi ai sensi del diritto civile.\nSe da un lato è vero che il procedimento penale è stato aperto a seguito dell’esposto 14.9.2009 di __________, dall’altro è anche vero che se il reclamante avesse adoperato maggior diligenza nell’esecuzione dei suoi compiti in seno tale istituto, non avrebbe sottoscritto un contratto di tale portata non capendone il contenuto e non avrebbe quindi causato alcun danno ad un ente di diritto pubblico.\nA ragione quindi il magistrato inquirente ha negato la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo comportamento negligente abbia violato i propri doveri, e provocato quindi l’apertura del procedimento penale.\nNella fattispecie non si può neppure ritenere che la colpa di RE 1 sia lieve, a maggior ragione se si pensa che il reclamante è avvocato di professione ed era alle dipendenze di __________ proprio come responsabile della consulenza giuridica. Chi, se non lui, doveva comprendere la portata del contratto in questione e consigliare in maniera adeguata l’azienda per cui lavorava.\n7.3.2.\nAnche dal profilo formale la decisione impugnata rispetta l’obbligo di motivazione esposto al cons. 4.3.\nLa stessa indica infatti in modo chiaro il motivo per cui è stata esclusa la riparazione del torto morale.\nLa decisione 22.3.2012 del procuratore generale è quindi meritevole di tutela.\n8.In conclusione questa Corte rileva che se non ci fosse stato il divieto di reformatio in pejus previsto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, il criterio di esclusione ex art. 430 CPP sarebbe stato applicato anche alle spese legali. Ci si chiede infatti perché il magistrato inquirente non abbia escluso anche la rifusione di tale posta di danno.\n9.Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Spese e tasse di giustizia sono poste a carico dell’avv. RE 1, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 1300.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 1350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n|\n4. Intimazione: |\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}