{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:42", "Checksum": "ed38757d7af7b685b2e59f936489bede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento\n\n6.3.\nOra, nel reclamo che qui ci occupa, RE 1 non contesta tale conclusione del procuratore generale ma si limita a contestare l’esclusione del risarcimento ai sensi dell’art. 430 CPP, operata invece dal magistrato inquirente unicamente per quanto attiene la riparazione del torto morale (cfr. reclamo 30/3.2.4.2012, p. 7-9).\nIl reclamante non spende infatti una parola circa il postulato danno economico, segnatamente sul fatto di essere stato - a suo dire - costretto a dimissionare da __________ alla fine di agosto 2009, e sulle conseguenti difficoltà professionali che avrebbe incontrato in seguito. Nel reclamo, lo stesso neppure afferma che tale danno economico sarebbe da ricondurre all’apertura del procedimento penale.\nIn queste circostanze, su questo punto, il reclamo è irricevibile e la questione non merita quindi ulteriori approfondimenti.\nA titolo abbondanziale questa Corte rileva che il risarcimento del danno economico andava in ogni caso escluso in applicazione dell’art. 430 CPP, come si dirà al considerando seguente.\n7.RE 1 chiede infine la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).\n7.1.\nLa riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1231).\nL’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni, sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. Lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 10 e 11).\nQuanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilità in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO. L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione famigliare e professionale dell’accusato.\n7.2.\nNella presente fattispecie il procuratore generale nella decisione impugnata ha negato la riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 430 CPP, in quanto, nel caso specifico, l’avv. RE 1 “ha oggettivamente violato, con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________, sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione 22.3.2012, p. 2). A ragione.\n"}