{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:42", "Checksum": "ed38757d7af7b685b2e59f936489bede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento\n\n5.3.\nVanno quindi esaminate le poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore generale ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha contestato in questa sede.\n5.3.1.\nPer quanto riguarda l’esposizione di 7 ore e 15 min relative alla preparazione di una richiesta di abbandono al Ministero pubblico, ridotta dal magistrato inquirente a 3 ore, si rileva che il reclamante nel proprio gravame non sostanzia in modo sufficiente il dispendio orario per tale atto procedurale. Lo stesso non accenna neppure ad un riferimento di data relativo a tale atto, e neppure a che posizione corrisponderebbe tale scritto nella nota d’onorario.\nDalla nota d’onorario 9.3.2010, allegata all’istanza di indennizzo 16.3.2012, risulta in data 8.1.2010 un colloquio con cliente di 45 min, in data 10.1.2010 la redazione di una lettera al Ministero pubblico per 210 min e in data 11.1.2010 la redazione di un’istanza di abbandono per 180 min. Tali tre posizioni hanno una durata complessiva di 435 min, pari a 7 ore e 15 min.\nTuttavia, questa Corte, dopo attenta lettura dell’elenco atti, ha esaminato l’AI 262, relativo ad uno scritto (12.1.2010) all’allora procuratore generale di 8 pagine con allegati, corrispondente verosimilmente alla posizione 11.1.2010 “redatto istanza abb.” per 180 min elencata nella nota d’onorario di cui sopra. Non si capisce invero a che atto corrisponde la posizione “redatto lettera al Ministero pubblico” del 10.1.2010 di 210 min.\nConsiderato, come riportato sopra, che il reclamante non precisa tali aspetti e non fornisce alcun riferimento alla nota d’onorario nonché agli atti procedurali in questione, e visto come vi sia un divieto di reformatio in pejus (art. 391 CPP), questa Corte ritiene giustificato confermare la decisione del procuratore generale e ammettere un dispendio orario di 3 ore, in luogo delle 7 ore e 15 min postulate.\n5.3.2.\n5.3.2.1.\nAnche per quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 400.--/ora, la tesi del reclamante non merita accoglimento.\nSecondo la prassi sino al 31.12.2010, l’allora Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.\nQuesta Corte quindi – in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto – ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.\nVa detto quindi che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.\nA partire dal 2001, il Consiglio di moderazione aveva fissato la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici, senza stabilire un limite massimo, importo che l’allora CRP ha continuato a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP-TI [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)].\n5.3.2.2.\nIn siffatte circostanze ed alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, avendo lo stesso accordato una tariffa oraria di CHF 300.--/ora, vista la complessità della fattispecie, in luogo dell’usuale tariffa di CHF 250.--/ora (la differenza restando a carico dell’avv. RE 1).\n5.4.\nLa decisione impugnata va pertanto confermata per quanto attiene la rifusione delle spese legali.\n6. RE 1 chiede inoltre la rifusione di un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (cfr. art. 429 cpv. 1 lit. b CPP).\n6.1.\nLa valutazione del danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 41).\nIl danno economico ai sensi dell’art. 429 CPP può essere così composto: incapacità di guadagno; il caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione prima del giudizio; danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.\n6.2.\nNella decisione impugnata il procuratore generale ha negato il risarcimento del postulato danno economico di CHF 271'200.--, in quanto lo stesso non sarebbe in nesso di causalità adeguata con il procedimento penale, posto come RE 1 avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da __________ prima dell’apertura del procedimento penale (decisione 22.3.2012, p. 2).\n"}