{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:42", "Checksum": "ed38757d7af7b685b2e59f936489bede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento\n\n4.4.\nAnche in caso di riduzione/esclusione dell’indennizzo non v’è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010.\nPrima dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art. 319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 10).\nLo scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc. 60.2005.424).\nIl diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).\n5. 5.1.\nOra, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.\nCosì come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1231; Commentario CPP - M. MINI, art. 429 CPP n. 5; N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13).\nSecondo la giurisprudenza sviluppata fino al 31.12.2010, dalla quale come detto non v’è motivo di scostarsi, la necessità della presenza di un difensore nasceva quindi quando gli interessi dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore.\nIn ambito penale, ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007).\nNei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007].\nNel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 49 CPP TI n. 18 ss. ; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).\n5.2.\nL’avv. RE 1, è stato denunciato, unitamente ad altre persone, dall’__________ in data 14.9.2009, nella sua qualità di consulente giuridico della stessa, nell’ambito della sottoscrizione (avvenuta il 13.12.2008) del contratto di acquisizione delle azioni della società __________. Le ipotesi di reato formulate nell’esposto penale erano truffa, amministrazione infedele, poi estese a infedeltà nella gestione della cosa pubblica, corruzione passiva e corruzione attiva.\nTali reati, contro il patrimonio, contro i doveri d’ufficio e professionali e relativi alla corruzione, punibili con pene detentive anche fino a cinque anni, erano tali da poter, qualora fossero stati confermati gli indizi, incidere in modo importante sul futuro professionale e quindi economico di RE 1.\nLe circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale, e ciò anche se RE 1 è lui stesso di formazione avvocato.\nPeraltro, l’esigenza di una difesa nei casi che possono compromettere l’esercizio di una professione sottoposta ad autorizzazione è stata ancora di recente ribadita dal TF (cfr. decisione TF 1B_605/2011 del 4.1.2012).\nNella fattispecie la presenza di un difensore esterno ai fatti e non coinvolto come lo stesso avv. RE 1, era pertanto necessaria, ritenuto come gli interessi di quest’ultimo avrebbero potuto essere colpiti in misura importante.\n"}