{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:42", "Checksum": "ed38757d7af7b685b2e59f936489bede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento\n\n4.2.\nCome nel diritto della responsabilità civile, esistono dei casi, tre previsti dal CPP, di esclusione o di riduzione dell’indennità e della riparazione del torto morale.\nLe ipotesi previste dall’art. 430 CPP sono esaustive (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 1).\nIl primo caso (lit. a.) permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).\nPer la nozione di illecito e di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art. 41 CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e riferimenti). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).\nIl secondo e terzo caso permettono di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se, rispettivamente, l’accusatore privato è tenuto ad indennizzare l’imputato e se le spese di quest’ultimo sono di lieve entità (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 3 e 4).\n4.3.\nLa decisione che riduce o esclude l’indennizzo deve indicare per quale ragione la colpa dell’imputato ha prolungato inutilmente l’inchiesta o è stata all’origine della stessa. Gli elementi caratterizzanti tale colpa devono figurare in maniera chiara. Non basta quindi affermare, senza altre precisazioni, che l’imputato ha avuto un comportamento moralmente condannabile o biasimevole.\nIl rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012; 1P.212/2006 del 10.4.2007).\nDeve infatti esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.\nLa presunzione d’innocenza, garantita dall’art. 6 cifra 2 CEDU e 10 cpv. 1 CPP, dev’essere rispettata. La riduzione o l’esclusione di indennizzo non deve infatti lasciare intendere che l’imputato prosciolto sia colpevole delle infrazioni che gli sono state addebitate (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 4).\n"}