{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], 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comparizione del magistrato, senza mai nulla eccepire od obiettare” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).\nConclude affermando quindi che il requisito legale del comportamento processuale illecito e riprovevole fa totalmente difetto, “ragion per cui la querelata decisione, che si basa su elementi materiali relativi alla fattispecie penale e non a comportamenti processuali è del tutto errata e codesta Corte la deve conseguentemente riformare” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 9).\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame è stato inoltrato il 30.3/2.4.2012 contro la decisione 22.3.2012 del procuratore generale che accoglie parzialmente la richiesta di indennizzo 16.3.2012.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate, fatto salvo quanto indicato al consid. 6.\nRE 1, quale imputato il cui procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nGiusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:\na. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;\nb. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;\nc. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.\n2.2.\nLa norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1231; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, p. 829 n. 1804; N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 21; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP - M. MINI, art. 429 CPP n. 1).\n2.3.\nNel merito, agli art. 429 e ss. CPP si ritrovano molti dei principi generali applicati sino al 31.12.2010 con gli art. 317 e ss. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (cfr. sentenza 31.1.2011 inc. CRP __________).\nDi principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.\n3. Il procedimento nei confronti di RE 1, apertosi nel corso del 2009, è stato abbandonato in data 20.3.2012 mediante un decreto di abbandono, quindi vigente il nuovo diritto processuale penale (ABB __________).\nDall’1.1.2011 RE 1 ha rivestito quindi la qualità di imputato, applicabile a chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale (art. 111 cpv. 1 CPP).\nRE 1 va dunque ritenuto imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato a’ sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP.\nLo stesso ha quindi diritto a ottenere un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento del danno economico e della riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.\n4. 4.1.\nAi sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.); l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese dell’imputato sono di esigua entità (c.).\n"}