{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-125_2012-06-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111215&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d1f27b535f46f55514e769f02b9f266"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:42", "Checksum": "ed38757d7af7b685b2e59f936489bede", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.06.2012 60.2012.125\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di indennità per ingiusto procedimento\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nValentina Item, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 30.3/2.4.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\nalla decisione 22.3.2012 del procuratore generale John Noseda sull’istanza di indennità per ingiusto procedimento 16.3.2012 (inc. MP __________); |\nrichiamate le osservazioni 12.4.2012 e 24.4.2012 (duplica) del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle proprie motivazioni;\nvista la replica 18/19.4.2012 dell’avv. RE 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.In data 14.9.2009 l’__________ (in seguito __________) ha presentato un esposto per titolo di truffa e amministrazione infedele, in relazione al contratto di acquisizione delle azioni della società __________ (in seguito __________), stipulato in data 13.12.2008 e sottoscritto da un lato da __________, in qualità di venditore, e dall’altro da __________ e da RE 1 per conto di __________, acquirente (inc. MP __________).\nIl procedimento è stato promosso, tra gli altri, nei confronti di __________, __________ e RE 1. Le ipotesi di reato sono state estese ai reati di infedeltà nella gestione pubblica, corruzione attiva e corruzione passiva.\nb.Con decisione 20.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono, tra gli altri, nei confronti di RE 1, per il titolo di corruzione passiva, per mancanza di elementi sufficienti “a sostanziare l’accettazione di un possibile comportamento costitutivo di reato” (decreto di abbandono 20.3.2012, p. 6, ABB __________).\nL’abbandono non è stato impugnato ed è cresciuto in giudicato.\nc. Con istanza di indennizzo 16.3.2012, RE 1 chiede al magistrato inquirente che gli venga riconosciuta ai sensi dell’art. 429 CPP un’indennità complessiva di CHF 330'929.25, per spese legali (CHF 54'729.25), danno economico (CHF 271'200.--) e torto morale (CHF 5'000.--).\nd.Con decisione 22.3.2012 il procuratore generale ha parzialmente accolto l’istanza di indennizzo, riconoscendo un’indennità di CHF 39'639.20 per spese legali.\nHa negato il risarcimento del danno economico, legato al licenziamento avvenuto in data 19.10.2009 del reclamante in seno all’__________, in quanto tale nocumento non sarebbe in nesso di causalità adeguato con il procedimento penale.\nAnche il risarcimento del torto morale è stato negato, in quanto RE 1 avrebbe “oggettivamente violato, con negligenza grossolana, i propri doveri di funzionario dirigente di __________, sottoscrivendo addirittura un contratto neppure letto e omettendo di assumere la benché minima informazione sui contenuti degli accordi che concludeva (con firma vincolante) a nome di un ente di diritto pubblico” (decisione 22.3.2012, p. 2, inc. MP __________).\nDelle ulteriori motivazioni addotte dal procuratore generale a sostegno della sua decisione si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.\ne. Con il presente tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento della succitata decisione e che gli venga riconosciuto un indennizzo pari alla somma di CHF 328'888.60, oltre interessi, per spese legali (CHF 52'688.60), danno economico (CHF 271'200.--) e torto morale (CHF 5'000.--).\nPer quanto riguarda il risarcimento delle spese legali, il reclamante non contesta in questa sede la prima riduzione operata dal magistrato inquirente circa alcuni atti di assistenza legale antecedenti l’avvio degli atti di indagine nei suoi confronti (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3).\nIn merito alla riduzione della seconda posta di spesa legale, circa un intervento di patrocinio precedente un’istanza di abbandono da 7 ore a 3 ore, RE 1 sostiene che “all’epoca si trattava di presentare una richiesta che fosse fondata in fatto ed in diritto, il che presuppone il riesame integrale di tutto il fascicolo processuale, che era ed è assai voluminoso e complesso, (...): il previsto atto procedurale richiedeva pertanto una conoscenza assolutamente approfondita di tutti gli atti del procedimento allora disponibili, allorché il qui reclamante (ed il sottoscritto patrocinatore) in corso di inchiesta ovviamente non avevano avuto accesso agli atti concernenti altri prevenuti (...); pertanto la richiesta di riconoscimento di un dispendio di 7 ore ed un quarto viene integralmente mantenuta” (reclamo 30.3/2.4.2012, p. 3-4).\nContesta parimenti la riduzione del saggio orario da CHF 400.-- a CHF 300.--, precisando che la prassi utilizzata dall’allora Camera dei ricorsi penali, ed avallata dal TF, fissa una tariffa oraria minima, ma non una massima. Ritiene che proprio la complessità della fattispecie richiedeva specifiche conoscenze di carattere economico, al fine di poter impostare una corretta difesa dell’avv. RE 1, ciò che a suo dire giustifica un saggio orario di CHF 400.--.\nPer quanto riguarda le altre poste di danno, l’avv. RE 1 contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo che lo stesso avrebbe stravolto il senso dell’art. 430 CPP rifiutando l’indennizzo in quanto l’imputato avrebbe provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale.\nIl reclamante ritiene che tale norma, secondo la dottrina più autorevole, parla di comportamenti processuali e non il semplice fatto di raccontare bugie o il rifiuto di collaborare."}