Perdipiù RA 1 non ha una formazione giuridica ma è persona formata nell’ambito psicopedagogico e sociale. Pertanto, visto quanto precede, nel caso in esame si deve concludere per la necessità di un patrocinatore legale alfine di tutelare al meglio i diritti dell’accusatore privato. 5.Il gravame è accolto. A RE 1 è concesso il gratuito patrocinio [oltre quanto già stabilito nella decisione del procuratore pubblico 5.4.2012 (art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP)] compresa la designazione di un patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP), a far tempo dal 27.2.2012, data della richiesta (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 8). Non si prelevano tassa di giustizia e spese.