4.4.1. Il procuratore pubblico, per fondare la propria decisione, non ha preso in considerazione le capacità di RE 1 a tutelare i propri interessi, bensì quelle del suo tutore che, in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPP, è chiamato e legittimato a rappresentarlo nell’ambito del procedimento penale: “(…) la questione a sapere è dunque se le difficoltà civili e penali del caso giustifichino rispettivamente rendano necessario il patrocinio da parte di un avvocato, piuttosto che da parte del tutore di RE 1 che, per quanto è dato a sapere, non ha una formazione giuridica.