ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 4 e art. 132 CPP n. 11 s.). Per determinare se occorra designare un patrocinatore – i cui costi sono assunti dallo Stato – si deve esaminare se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i propri diritti. Si deve tenere conto, segnatamente, dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e dello stato fisico e psichico dell’interessato, della difficoltà e della complessità del caso (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid.