3.4. Il gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 7 ss.], alla designazione (da parte della direzione del procedimento, art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) di un patrocinatore, i cui costi sono assunti dallo Stato, se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10 s.;