La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) – è nondimeno tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 30; decisione TF 1B_288/2010 del 2.11.2010 consid. 3.4.). L’accusatore privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 136 cpv.