3.2. La concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9). L’onere di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a colui che chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 133 cpv.