c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato. Il diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (ovvero per il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087).