accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione civile non appare priva di probabilità di successo. Il gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.