1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 2. Il gravame, inoltrato il 26.3.2012, contro la decisione 15.3.2012 del procuratore pubblico, con cui ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 12). Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.