c. Con gravame 26.3.2012 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, la decisione 15.3.2012 sia annullata e riformata “(…) nel senso che è accordato all’accusatore privato RE 1, (…), il gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012; lo Stato si farà carico, secondo la tariffa usuale, dell’onorario e delle spese di patrocinio dell’avv. PR 1, __________, e prescinderà dal richiedere anticipi o prestazione di garanzia nonché dall’accollare a RE 1 spese procedurali (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 7).