A dire del procuratore pubblico infatti l’attuale tutore del querelante/denunciante era perfettamente in grado di tutelare gli interessi del suo pupillo: “(…) nel caso concreto, il procedimento penale non risulta essere particolarmente complesso né in fatto né in diritto, e la quantificazione del danno eventualmente subito da RE 1 a seguito dei comportamenti di __________ non sembra presentare particolari difficoltà, alle quali __________ non possa far fronte senza l’ausilio di un avvocato (…)” (decisione 15.3.2012, p. 2). c.