b. Con decisione 15.3.2012 il magistrato inquirente ha respinto “(…) l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012, e meglio comprendente l’intervento del patrocinatore per la preparazione della denuncia del 27 febbraio 2012 (…)” (decisione 15.3.2012, AI 3), ritenendo che, a prescindere dall’eventuale indigenza di RE 1, non appariva necessario ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP, per tutelare i propri interessi, l’ausilio di un avvocato. A dire del procuratore pubblico infatti l’attuale tutore del querelante/denunciante era perfettamente in grado di tutelare gli interessi del suo pupillo: