{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-121_2012-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111633&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59118be2fb8502b0dda89eacc33fb1ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. Accusatore privato. Tutore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:35", "Checksum": "3f2cf97667bf9c70c0b32421c8a45c45", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.121\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. Accusatore privato. Tutore\n\n3.4.\nIl gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP) [ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 7 ss.], alla designazione (da parte della direzione del procedimento, art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) di un patrocinatore, i cui costi sono assunti dallo Stato, se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 10 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 4 e art. 132 CPP n. 11 s.).\nPer determinare se occorra designare un patrocinatore – i cui costi sono assunti dallo Stato – si deve esaminare se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i propri diritti. Si deve tenere conto, segnatamente, dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e dello stato fisico e psichico dell’interessato, della difficoltà e della complessità del caso (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.5.), dal profilo per esempio delle questioni processuali e materiali che si pongono (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18), o – ancora – del domicilio all’estero (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 18).\n4.4.1.\nIl procuratore pubblico, per fondare la propria decisione, non ha preso in considerazione le capacità di RE 1 a tutelare i propri interessi, bensì quelle del suo tutore che, in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPP, è chiamato e legittimato a rappresentarlo nell’ambito del procedimento penale: “(…) la questione a sapere è dunque se le difficoltà civili e penali del caso giustifichino rispettivamente rendano necessario il patrocinio da parte di un avvocato, piuttosto che da parte del tutore di RE 1 che, per quanto è dato a sapere, non ha una formazione giuridica. Dalla documentazione prodotta, sembrerebbe tuttavia che RA 1, tutore di RE 1, sia responsabile del settore tutele e curatele del servizio accompagnamento sociale della Città di __________ (…), e dunque vi sono motivi per credere che egli abbia conoscenze superiori alla media nell’ambito del diritto tutorio e degli altri aspetti tipicamente connessi a situazioni legate a tutele e curatele, quali possono essere le assicurazioni sociali (…)” (decisione 13.3.2012, p. 2). Il magistrato inquirente ha poi citato la giurisprudenza secondo la quale una persona comune dovrebbe essere in grado di tutelare i propri interessi e diritti di danneggiato (rispettivamente accusatore privato) nell’ambito del procedimento penale, in particolar modo per quanto concerne le pretese civili e dunque il risarcimento, facilmente documentabile.\n"}