{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-121_2012-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111633&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59118be2fb8502b0dda89eacc33fb1ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. 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Tutore\n\n\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n2. Il gravame, inoltrato il 26.3.2012, contro la decisione 15.3.2012 del procuratore pubblico, con cui ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 12).\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1, accusatore privato ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato gratuito patrocinio nel procedimento penale.\nIl gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.\n3. 3.1.\nGiusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se: a. l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e b. l’azione civile non appare priva di probabilità di successo.\nIl gratuito patrocinio comprende, a’ sensi dell’art. 136 cpv. 2 CPP: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.\nIl diritto al gratuito patrocinio per l’accusatore privato (ovvero per il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile, art. 118 cpv. 1 CPP) si fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 1B_45/2012 dell’8.6.2012 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 1). L’art. 136 CPP definisce le condizioni e l’entità del diritto in sintonia con la prassi adottata sinora in relazione all’accusatore privato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087).\n3.2.\nLa concessione del gratuito patrocinio presuppone una domanda, motivata, dell’accusatore privato, che fa valere pretese civili nel procedimento (decisione TF 1B_619/2011 del 31.5.2012 consid. 2.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1087), che deve allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e, parimenti, il suo fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 9).\nL’onere di comprovare la propria indigenza spetta quindi, di principio, a colui che chiede il gratuito patrocinio. La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 133 cpv. 1, 137 e 61 CPP) – è nondimeno tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 30; decisione TF 1B_288/2010 del 2.11.2010 consid. 3.4.).\nL’accusatore privato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 12; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 23; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 132 CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 4).\nDeterminante, al fine di stabilire se l’accusatore privato è privo dei mezzi necessari per il procedimento, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda, situazione che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 23; decisione TF 6B_50/2012 del 14.5.2012 consid. 6.2.2.; decisione TF 6B_413/2009 del 13.8.2009 consid. 1.5.).\n3.3.\nL’art. 136 CPP, al cpv. 1 lit. b, presuppone poi – cumulativamente – che l’azione civile non appaia priva di probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 136 CPP n. 14 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 136 CPP n. 6; ZK StPO – V. LIEBER, art. 136 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 136 CPP n. 5; cfr., sul tema, decisione TF 1B_51/2011 del 29.3.2011 consid. 2.1.).\n"}