{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-121_2012-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111633&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "59118be2fb8502b0dda89eacc33fb1ea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con la quale negava la concessione del gratuito patrocinio. 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Tutore\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nClaudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 26.3.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 15.3.2012 emanata dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna con cui ha respinto la di lui istanza di concessione del gratuito patrocinio nel contesto del procedimento penale aperto a carico di __________, __________, per reati patrimoniali (inc. MP __________); |\nrichiamate le osservazioni 6.4.2012 del procuratore pubblico con le quali si riconferma nella propria decisione;\nvisto lo scritto 11/13.4.2012 di RE 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.In data 27.2.2012 RE 1, rappresentato dal suo attuale tutore __________, ha querelato/denunciato __________, suo precedente tutore, per i reati di appropriazione indebita, subordinatamente semplice ed amministrazione infedele (querela/denuncia 27/28.2.2012, AI 1, inc. MP __________). L’agire del querelato/denunciato gli avrebbe, a suo dire, procurato un danno patrimoniale pari a circa CHF 65'825.--.\nRE 1 ha contestualmente postulato di essere ammesso al gratuito patrocinio nella misura più ampia possibile (art. 136 cpv. 2 lit. a-c CPP), con l’assistenza dell’avv. PR 1, in considerazione della sua situazione finanziaria. Inoltre egli non sarebbe, a suo dire, “(…) manifestamente in grado di procedere con atti propri nell’ambito di questa vertenza dagli aspetti giuridici complessi (…). La designazione di un patrocinatore si rende necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi (…)” (querela/denuncia 27/28.2.2012, p. 6).\nb. Con decisione 15.3.2012 il magistrato inquirente ha respinto “(…) l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012, e meglio comprendente l’intervento del patrocinatore per la preparazione della denuncia del 27 febbraio 2012 (…)” (decisione 15.3.2012, AI 3), ritenendo che, a prescindere dall’eventuale indigenza di RE 1, non appariva necessario ai sensi dell’art. 136 cpv. 2 lit. c CPP, per tutelare i propri interessi, l’ausilio di un avvocato. A dire del procuratore pubblico infatti l’attuale tutore del querelante/denunciante era perfettamente in grado di tutelare gli interessi del suo pupillo: “(…) nel caso concreto, il procedimento penale non risulta essere particolarmente complesso né in fatto né in diritto, e la quantificazione del danno eventualmente subito da RE 1 a seguito dei comportamenti di __________ non sembra presentare particolari difficoltà, alle quali __________ non possa far fronte senza l’ausilio di un avvocato (…)” (decisione 15.3.2012, p. 2).\nc. Con gravame 26.3.2012 RE 1 chiede che, in accoglimento dell’impugnativa, la decisione 15.3.2012 sia annullata e riformata “(…) nel senso che è accordato all’accusatore privato RE 1, (…), il gratuito patrocinio a far tempo dal 31 gennaio 2012; lo Stato si farà carico, secondo la tariffa usuale, dell’onorario e delle spese di patrocinio dell’avv. PR 1, __________, e prescinderà dal richiedere anticipi o prestazione di garanzia nonché dall’accollare a RE 1 spese procedurali (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 7).\nA suo dire il procuratore pubblico non avrebbe tenuto conto “(…) dell’oggettiva difficoltà relativa all’allestimento di una denuncia penale come quella presentata, per la quale proprio il signor RA 1 (sostenuto dalla __________, presieduta da un esperto avvocato), ha preferito chiedere il sostegno del sottoscritto legale (…). (reclamo 26.3.2012, p. 4). Inoltre il tutore sarebbe formato in campo psicopedagogico e sociale e non giuridico, e non sarebbe in grado di seguire il procedimento in oggetto, anche perché egli, quale dipendente della città di __________, a tempo pieno e con funzione dirigenziale, non potrebbe assentarsi dal lavoro per seguire tutti gli interrogatori necessari. Andrebbe poi considerato il fatto che “(…) il signor RA 1 dovrà essere certamente sentito in qualità di teste nell’ambito del procedimento in oggetto. Egli potrà quindi essere controinterrogato dal patrocinatore del signor __________ o dall’imputato medesimo. Il doppio ruolo di teste e patrocinatore di RE 1, in tale situazione, sarebbe senz’altro problematico. Un avvocato, incaricato di tutelare gli interessi dell’accusatore privato, potrebbe invece porre efficacemente domande al teste RA 1 (…)” (reclamo 26.3.2012, p. 5).\nd. Con decisione 5.4.2012 il procuratore pubblico ha esonerato RE 1 dal pagamento di anticipi, prestazioni di garanzia e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a e b CPP), avendo appurato che quest’ultimo non dispone delle risorse finanziarie sufficienti (decisione 5.4.2012, AI 7).\ne. Delle ulteriori argomentazioni di RE 1 e delle osservazioni del magistrato inquirente, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.\nin diritto\n1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa."}