questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite e del corollario del diritto alla ricusazione del perito (DTF 118 Ia 146); che questo diritto delle parti di essere consultate, prima della nomina del perito, riguarda pure i quesiti peritali; che idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la decisione di competenza della direzione del procedimento (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art 184 CPP n. 8); che con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha dunque consultato le parti, giusta l’art. 184 cpv.