che con decisione 13.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di scarcerazione sopraindicata, ordinando la scarcerazione immediata dell’imputato (AI 216, AI 218); che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa; che con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv.