{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-11_2012-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110849&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "06cbd2b087c26a165ec58a3948242f48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 29.03.2012 60.2012.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico di far allestire una perizia psichiatrica"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:16", "Checksum": "c87f4cfdd1268ef984afa7229c93a45a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 29.03.2012 60.2012.11\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico di far allestire una perizia psichiatrica\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nClaudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 16/17.1.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nlo scritto 4.1.2012 con il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli gli comunicava di volerlo sottoporre ad una perizia psichiatrica e di voler nominare, in qualità di perito, la dr. med. __________, comunicando pure all’imputato i quesiti peritali prospettati (inc. MP __________); |\nrichiamate le osservazioni 19/20.1.2012 dell’accusatore privato PI 2 (che si rimette al giudizio di questa Corte) e 27.1.2012 del procuratore pubblico (con le quali postula che il reclamo sia dichiarato irricevibile);\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche in data 29.12.2011 RE 1 è stato arrestato nell’ambito del procedimento penale aperto, fra gli altri, a suo carico per titolo di reato di tentato omicidio intenzionale, lesioni semplici, omissione di soccorso, vie di fatto e aggressione (cfr. rapporto di arresto provvisorio 29.12.2011, AI 13);\nche la sera del 28.12.2012 RE 1, in correità con PI 1, avrebbero, a __________, picchiato con calci e pugni e anche con una bottiglia di birra PI 2, arrecandogli lesioni di una certa gravità;\nche il 30.12.2011 il procuratore pubblico Chiara Borelli ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la carcerazione preventiva dell’imputato in considerazione di un pericolo di collusione (AI 19);\nche con decisione 31.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza sopraindicata considerata l’esistenza a carico dell’imputato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico e meglio di un pericolo di collusione (AI 24);\nche con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha informato le parti in merito alla sua intenzione di sottoporre a perizia psichiatrica l’imputato, comunicando loro di voler nominare in qualità di perito la dr. med. __________ e presentando loro i quesiti peritali ai quali “(…) il perito dovrà rispondere” (AI 34);\nche il magistrato inquirente ha inoltre dato alle parti la facoltà di esprimersi “(…) entro 3 giorni (…)” (AI 34) (termine poi prorogato fino al 13.1.2012);\nche con reclamo inoltrato a questa Corte in data 16/17.1.2012, RE 1 ha impugnato detto scritto opponendosi all’allestimento di una perizia psichiatrica nei suoi confronti in quanto, a suo dire, non sussisterebbero “(…) elementi che lascino presagire la necessità di operare una perizia psichiatrica. Infatti il medesimo: (…) non è attualmente né è stato in passato oggetto di trattamenti psichiatrici di alcun genere; (…) consuma stupefacenti in modo sporadico (…) e in ogni caso non ne aveva consumato prima dei fatti (…); (…) non consuma alcolici in maniera anormale o smodata e comunque la sera dei fatti stava bevendo la sua prima birra della serata (…); (…) non ha precedenti penali di alcun genere, tantomeno in ambito di reati violenti contro l’integrità fisica delle persone; (…) la dinamica dei fatti, per quanto finora è stata accertata, non lascia presagire alla sussistenza di particolari turbe psichiche (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 5 s.);\nche l’imputato ha dunque postulato l’annullamento del “(…) decreto di nomina di perito 4 gennaio 2012 (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 7);\nche in data 16.1.2012 il procuratore pubblico ha nominato la dr. med. __________ in qualità di perito, alfine di allestire una perizia psichiatrica sulla persona di RE 1 (AI 65);\nche in data 2/3.2.2012 RE 1 ha presentato domanda di scarcerazione (AI 181);\nche con decisione 13.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di scarcerazione sopraindicata, ordinando la scarcerazione immediata dell’imputato (AI 216, AI 218);\nche giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa;\nche con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP);\nche il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione;\nche esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);\nche il reclamo è – in maniera generale – ammissibile anzitutto, come indicato, contro gli atti procedurali (“Verfahrenshandlungen”) che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti [“(…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert sein”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6);\nche il reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10);"}