Il giudice è quindi chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio. Nella decisione qui impugnata ha indicato che il regime di esecuzione sarebbe stato determinato dal servizio psichiatrico a seguito della visita di entrata da effettuare il medesimo giorno dell’inizio dell’esecuzione. Ora, non è chiaro cosa intenda per “regime di esecuzione” definibile dal servizio psichiatrico del carcere. E’ infatti evidente che, giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, è il giudice dell’applicazione della pena l’autorità competente a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato secondo l’art. 76 CP. Nella nuova decisione il giudice dovrà chiarire questo concetto.