essa può infatti essere scontata tenendo conto dell’invocato stato di salute. La predetta richiesta appare dunque senz’altro infondata. 3.4.2.7. Il giudice ha fissato per il giorno 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflittagli. L’inoltro dell’impugnativa, alla quale il presidente di questa Corte ha concesso il postulato effetto sospensivo, ha reso inattuabile l’inizio dell’esecuzione della pena per il 16.4.2012, ore 10.00. Il giudice è quindi chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio.