dell’esecuzione della pena stessa (reclamo 23/26.3.2012, p. 3). La decisione adottata dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dunque anche del tutto rispettosa del principio di proporzionalità. 3.4.2.6. RE 1 chiede, infine, che – in applicazione dell’art. 80 CP – sia ordinata l’esecuzione della pena detentiva inflittagli come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica. Ora, come detto ai considerandi precedenti, non ci sono ragioni – oggi – per rinviare l’inizio dell’esecuzione ordinaria, in un istituto carcerario, della pena detentiva di trenta mesi: essa può infatti essere scontata tenendo conto dell’invocato stato di salute.