Visto il suo passato di “(…) irriducibile (…) che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene” (p. 160, decisione 22.12.2010), non si può evidentemente ammettere facilmente il differimento dell’esecuzione della pena, tanto meno a tempo indeterminato come postulato dal condannato, sulla base di una problematica [attacchi di ansia e stato depressivo in seguito alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena detentiva inflittagli (reclamo 23/26.3.2012, p. 3)] che sarebbe insorta solo nel gennaio 2012, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità