E questo pur tenendo in considerazione l’età di quest’ultimo, nato il __________, età che di per sé non deroga alla carcerazione: il CP non prevede alcun limite d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena (decisione 13.10.2008 dell’allora Camera dei ricorsi penali in re F.M., inc. 60.2008.229 consid. 4.4., confermata dal Tribunale federale con sentenza TF 6B_891/2008 del 20.1.2009, in particolare consid. 2.4.). Età che del resto non sostiene procurargli particolari problemi di salute. Occorre poi ricordare, come si dirà, che all’inizio dell’esecuzione della pena verrà sottoposto ad una visita medica di entrata.