E’ stato condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sessantanove giorni). Ad una sanzione, quindi, che si può ritenere importante, in particolare se si considera che ad RE 1 non è stata concessa la sospensione (parziale) della pena. E questo in ragione dei suoi trascorsi. Dalla scarcerazione del 1993, come risulta dalla citata sentenza, ad intervalli più o meno regolari è stato ripetutamente condannato a pene da espiare (p. 36 / p. 156, decisione 22.12.2010).