l’eventuale conclusione del perito giudiziario su un pericolo suicidale del condannato, come sostenuto dal medico curante di quest’ultimo, non poteva infatti mutare l’esito della decisione del giudice. E questo in considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il rischio di suicidio non osta, di per sé, all’esecuzione di una pena detentiva, fintanto che il pericolo possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate (consid. 3.3.). Come è il caso nella fattispecie concreta sopra descritta. La censura invocata da RE 1 è infondata (cfr., peraltro, decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6. concernente una vicenda simile con una critica analoga).