Il rischio suicidale indicato dal medico non esclude dunque, come a ragione ritenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l’incarcerazione di RE 1. Le predette misure sono infatti senz’altro atte ed idonee a contenere il citato pericolo, per cui – oggi – non si può asserire che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metterà in pericolo la sua vita. 3.4.2.4. Non si imponeva manifestamente, in queste circostanze, di ordinare l’allestimento di una perizia giudiziaria: l’eventuale conclusione del perito giudiziario su un pericolo suicidale del condannato, come sostenuto dal medico curante di quest’ultimo, non poteva infatti mutare l’esito della decisione del giudice.