Il fatto che ci sia la probabilità di un passaggio all’atto non basta dunque, di per sé, per differire l’esecuzione, se un trattamento medico appropriato, da effettuare nel corso della carcerazione, permette di sufficientemente contenere la realizzazione del pericolo (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1. s.). L’esecuzione della pena – peraltro esatta dall’ordine pubblico e dalla pretesa punitiva dello Stato – deve perciò avere luogo fintanto che il rischio che RE 1 si tolga la vita possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate.