__________ ha ritenuto credibile un pericolo suicidale, sulla base di quanto raccontatogli da RE 1. Il rischio suicidale, come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale sopra riportata, non è nondimeno – in quanto tale – ragione sufficiente per rinviare l’esecuzione di una pena detentiva (decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.). Il fatto che ci sia la probabilità di un passaggio all’atto non basta dunque, di per sé, per differire l’esecuzione, se un trattamento medico appropriato, da effettuare nel corso della carcerazione, permette di sufficientemente contenere la realizzazione del pericolo (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid.