3.4. 3.4.1. Si è detto che il differimento dell’esecuzione di una pena a tempo indeterminato è ammesso soltanto eccezionalmente: è necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metterà in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello Stato. 3.4.2. 3.4.2.1. Il dr. med.