Il requisito della gravità dello stato medico del condannato non deve essere valutato in maniera astratta, ma alla luce della situazione concreta di quest’ultimo e dell’aiuto offerto dalle strutture mediche all’interno del sistema carcerario. Il Tribunale federale reputa, in poche parole, che – se un trattamento medico idoneo a trattare la patologia (fisica o psichica) del condannato è compatibile con la carcerazione – non c’è motivo di interrompere oppure di differire l’esecuzione di una pena detentiva (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1.).