Aggiunge che i motivi medici invocati a giustificazione dell’interruzione dell’esecuzione sono sempre gravi se la continuazione dell’esecuzione mette concretamente in pericolo la vita del condannato. I motivi medici possono essere reputati gravi se la continuazione dell’esecuzione, senza minacciare direttamente la vita del condannato, fanno nondimeno correre un serio pericolo per la sua salute. Il requisito della gravità dello stato medico del condannato non deve essere valutato in maniera astratta, ma alla luce della situazione concreta di quest’ultimo e dell’aiuto offerto dalle strutture mediche all’interno del sistema carcerario.