pubblicata in DTF 136 IV 97, ribadisce la sua giurisprudenza sul pericolo suicidale nel corso dell’esecuzione della pena. Ricorda che le tendenze suicide del condannato non possono motivare l’interruzione dell’esecuzione della pena, in ogni caso fintanto che si riesca a fortemente ridurre il pericolo di suicidio, proprio ad ogni regime carcerario, limitando efficacemente l’accesso, da parte del condannato, ai mezzi che gli permetterebbero di togliersi la vita. Aggiunge che i motivi medici invocati a giustificazione dell’interruzione dell’esecuzione sono sempre gravi se la continuazione dell’esecuzione mette concretamente in pericolo la vita del condannato.