Un rinvio dell’esecuzione non entra in considerazione fintanto che il pericolo di suicidio possa essere notevolmente ridotto, nel corso dell’esecuzione, con misure appropriate ed idonee. Il fatto che sussista un pericolo suicidale non ha di conseguenza, in generale, un peso assoluto e determinante, che prevale di per sé sullo scopo della carcerazione stessa. L’Alta Corte, nella decisione 6B_599/2010 del 26.8.2010 in re Bernard Rappaz (consid. 5.1.), pubblicata in DTF 136 IV 97, ribadisce la sua giurisprudenza sul pericolo suicidale nel corso dell’esecuzione della pena.