Le difficoltà probatorie connesse a tale rischio impongono tuttavia maggiore cautela nella valutazione, e nell’ammissione, di un simile pericolo. Il rischio suicidale non deve infatti divenire un ultimo mezzo di difesa invocato dal condannato (per esempio quando una domanda di grazia non ha possibilità di successo). Un rinvio dell’esecuzione non entra in considerazione fintanto che il pericolo di suicidio possa essere notevolmente ridotto, nel corso dell’esecuzione, con misure appropriate ed idonee.