La mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione della pena (esecuzione che è sempre un male per l’interessato) a tempo indeterminato, rinvio che può essere concesso soltanto eccezionalmente. E’ necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metta in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione.