anche DTF 108 Ia 69), che l’interesse pubblico all’esecuzione di condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitino notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione in merito al differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena. La mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione della pena (esecuzione che è sempre un male per l’interessato) a tempo indeterminato, rinvio che può essere concesso soltanto eccezionalmente.