3.3. Il Tribunale federale – sul tema dell’esecuzione di una pena detentiva – ritiene, nella sua giurisprudenza (cfr., per es., decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.; anche DTF 108 Ia 69), che l’interesse pubblico all’esecuzione di condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitino notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione in merito al differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena.