3.2. Il CP, per quanto concerne l’esecuzione delle pene detentive, prevede all’art. 76 che esse siano scontate in un penitenziario chiuso o aperto; il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati. Alle norme in materia di esecuzione, tra cui il predetto art. 76 CP, può essere derogato, secondo l’art. 80 cpv. 1 lit. a CP, a favore del detenuto: a. qualora il suo stato di salute lo richieda.