2.3. Il gravame – inoltrato il 23/26.3.2012 a questa Corte – contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione è tempestivo e, parimenti, proponibile. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, quale condannato e persona contro la quale è diretto l’ordine di esecuzione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine. 3.