1 LOG) – è competente, tra l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k). Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).