Queste sarebbero infatti accompagnate da un importante substrato di turbe psichiche ansioso depressive che non potrebbero essere ignorate e che aggraverebbero il già elevato rischio di suicidalità. Non potrebbe dunque, senza prima eseguire un’adeguata psicoterapia sostenuta da assunzione di farmaci, essere giudicato carcerabile in una struttura come “La Stampa”. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del giudice si dirà, per quanto necessario, in seguito in corso di motivazione. 1. Con decreto 26.3.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al gravame il postulato effetto sospensivo. 2. 2.1. La Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv.